Art. 21.
>(Trattamento di sostegno del reddito).

      1. Tutte le persone che svolgono prestazioni di lavoro subordinato in forma discontinua o parziale o che svolgono attività di lavoro caratterizzate da una situazione di dipendenza economica, maturando il diritto al trattamento di cui all'articolo 17, hanno diritto ad una ulteriore integrazione del reddito, per ogni giorno lavorato, pari all'1,25 per cento della differenza tra 9.300 euro lordi annui e il reddito da lavoro percepito, fino a un massimo del 100 per cento. Tale soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
      2. Ai fini della presente legge, per rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica si intendono i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa e anche se prestata a favore di una società cooperativa. Non rientrano nell'ambito di tale fattispecie i rapporti di lavoro che abbiano una durata complessiva non superiore a dodici giorni.

 

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      3. Nel reddito da lavoro percepito di cui al comma 1 è computato il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori discontinui, di cui all'articolo 17.
      4. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'integrazione del reddito a condizione che nei periodi giornalieri, settimanali, mensili o annuali in cui non svolge la prestazione lavorativa sia disponibile ad aderire a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero a impegnarsi in attività di utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
      5. Decade dal diritto all'integrazione il lavoratore che rifiuta un'offerta di lavoro formulata dal servizio per l'impiego competente che gli consentirebbe di percepire retribuzioni, compensi o emolumenti di ammontare superiore a quello della soglia superiore di reddito di cui al comma 1 e che non comporta la cessazione delle attività di formazione o di riqualificazione professionale in atto.
      6. L'integrazione è corrisposta a domanda del lavoratore, allegando copia delle attività di lavoro svolte, in forma subordinata, autonoma o economicamente dipendente, indicando la loro durata e la retribuzione, i compensi e gli emolumenti percepiti.
      7. Il livello di reddito lordo di riferimento è quello dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'integrazione è percepita nel periodo di imposta successivo.